La Legge Regionale n° 17 del 25 giugno 2007 (pubblicata sul B.U.R.A. n° 38 del 11 luglio 2007), riprendendo le definizioni del Decreto Legislativo 311/2006, all'articolo 2 riporta la seguente definizione di Impianto Termico:
è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo;
sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
Da questo discende che tutti gli apparecchi quali stufe, radiatori individuali e similari, devono essere soggetti alla certificazione energetica obbligatoria, qualora la somma delle potenze nominali del focolare al servizio della stessa unità immobiliare è uguale o superiore a 15 kW (nella dicitura “al servizio della stessa unità immobiliare” sono compresi anche tutti quegli apparecchi che sono installati nelle verande, nei balconi, nei locali tecnici ecc.).
Per effettuare la certificazione energetica di questi apparecchi occorre far eseguire il controllo dell'apparecchio con relativa Prova di Combustione da un manutentore (iscritto alla C.C.I.A.A. ed abilitato secondo il D. M. 37/2008) che al termine delle procedure provvederà a redigere l'Allegato G al D. Lgs. 311/2006 sul quale applicherà il Bollino Caldaia Sicura dell'importo di € 16,00. L'Allegato G, firmato dal manutentore, dovrà essere controfirmato dall'utente per presa visione.
Il manutentore, lascerà copia dell'Allegato G all'utente e sarà tenuto alla consegna della documentazione a Provincia e Ambiente S.p.A. entro il 31 dicembre 2012.
Per questo tipo di apparecchi la certificazione energetica ha validità quadriennale e dovrà essere ripetuta ogni quadriennio.
Se al servizio della stessa unità immobiliare vi sono più apparecchi assimilati agli impianti termici, il manutentore dovrà redigere tanti Allegati quanti sono gli apparecchi, ma l'utente dovrà versare a favore della Provincia di Pescara solo € 16,00 per la Certificazione Energetica a prescindere dal numero degli apparecchi.
Se l'utente non dovesse Certificare Energeticamente, secondo le procedure previste dalla normativa e nei tempi prescritti (vedi sopra), Provincia e Ambiente ha l'obbligo legislativo di eseguire le ispezioni d'ufficio su tali impianti con onere a totale carico dell'utente.
Tale onere è stato fissato dal Consiglio Provinciale di Pescara, con propria delibera n° 59 del 30 maggio 2008, pari ad € 96,00.